“Siamo passati dai circa 200 milioni del Sostegno inclusione attiva ai circa 2 miliardi del reddito d’inclusione: è una misura strutturale che quindi andrà a crescere”. Un intervento “che interesserà circa 2 milioni di persone, tra cui ci sono 7-800 mila minori che sono stati privilegiati perché prendersi cura dei minori significa attaccare alla radice la diseguaglianza, anche sul piano culturale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio non stiamo facendo solo un trasferimento economico stiamo cercando di rendere le persone protagoniste di un sistema d’inclusione e di renderle indipendenti dal bisogno dell’assistenza”, ha concluso.
Ecco cosa cambia
I punti d’intesa raggiunti nel memorandum firmato a Palazzo Chigi dal premier Paolo Gentiloni e l’Alleanza contro le povertà riguardano i criteri per determinare l’accesso dei beneficiari della misura, i criteri per stabilire l’importo del beneficio, i meccanismi per evitare che si crei un disincentivo economico alla ricerca di occupazione, l’attivazione di una linea di finanziamento strutturale per i servizi alla persona, il finanziamento dei servizi, l’individuazione di una struttura nazionale permanente che affianchi le amministrazioni territoriali competenti, la definizione di un piano operativo per la realizzazione delle attività di monitoraggio continuo della misura e la definizione di forme di gestione associata della stessa.
REDDITO ISEE – Nell’intesa raggiunta tra l’Alleanza e il governo è previsto che il reddito Isee non sia l’unico criterio per l’accesso al Reddito Inclusione sociale (Reis), ma si tenga conto anche del reddito disponibile, così da permettere l’accesso alla misura anche a chi è proprietario della casa in cui abita, ma versa in stato di povertà. Per accedere al Reis bisogna non avere un reddito ISEE superiore ai 6 mila euro, superiore a quella usata oggi per il Sia stabilita a 3 mila euro
IMPORTO DEL BENEFICIO – L’importo del beneficio economico è calcolato sulla differenza tra il reddito disponibile e la soglia di riferimento ISR che è la parte reddituale dell’Isee (tenuto conto della scala di equivalenza). Si ritiene – si legge nel memorandum – che l’erogazione debba coprire il 70 per cento della differenza calcolata e comunque in sede di prima applicazione della misura l’importo non deve essere inferiore all’assegno sociale mensile. Dall’importo così calcolato vengono comunque sottratte le somme percepite dalle altre misure assistenziali percepite dal nucleo familiare, ad eccezione dell’indennità di accompagnamento.
IN CASO DI OCCUPAZIONE – Per evitare che il beneficio si trasformi in un disincentivo alla ricerca di un’occupazione stabile, il Ministero del Lavoro sta studiando dei meccanismi per i quali la misura, in versione ridotta, venga erogata anche nel caso di incremento del reddito al di sopra della soglia di accesso al beneficio.
I SERVIZI PER L’INCLUSIONE – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali s’impegna a introdurre nel Fondo alla lotta alla povertà una specifica linea di finanziamento strutturale per i servizi connessi al Reis in forma di quota vincolata da destinare ai territori. La quota vincolata destinata ai territori non dovrà scendere mai al di sotto del 15 per cento del Fondo alla lotta alla povertà e la quota destinata ai servizi d’inclusione sociale non scenderà mai al di sotto del 25 per cento del Fondo stesso.